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STATUTI
DELLA FONDAZIONE ECAP
1) NOME La Confederazione Generale Italiana del Lavoro costituisce una fondazone ai sensi degli art. 80 e ss. del Codice Civile Svizzero con il nome: FONDAZIONE ECAP. 2) SEDE La sede della Fondazione é a Zurigo. 3) SCOPO La fondazione è di utilità pubblica e non ha scopi di lucro. Si legittima in base alla sua costituzione tramite la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), alla collaborazione con la medesima, nonchè con la Lega delle Cooperative e L’Unione Sindacale Svizzera (USS). Scopo della Fondazione è l’attività formativa e scolastica in tutte le sue forme; in particolare:
4) FONDI La Fondazione subentra alla disciolta ECAP sede svizzera, assumendone attivi e passivi secondo il bilancio del 31.12.1983. Il patrimonio viene aumentato da partecipazioni di istituzioni, da sussidi come pure da contributi, donazioni ecc. da parte di terzi. Per la gestione delle attività della fondazione essa si avvale di contributi o finanziamenti da parte di istituzioni pubbliche e private svizzere, italiane o internazionali come pure dei contributi dei partecipanti alle attività della fondazione. 5) ORGANI Gli organi della fondazione sono:
6)
Consiglio di Fondazione Dura in carico 4 anni, i membri del consiglio sono nominati e possono essere sostituiti dalla CGIL. Il consiglio nomina i propri organi e dirige la fondazione. Le sue competenze segnatamente sono:
La presidenza é composta da un presidente e da un vicepresidente. b) nomina il comitato di gestione per la durata di due anni e ne determina le competenze; c) nomina per due anni il comitato scientifico e ne definisce gli obiettivi; d) definisce le linee generali dell’attività della fondazione; e) approva il rapporto annuale; f) approva il preventivo e il consuntivo annuali; g) decide sulla costituzione ed il funzionamento di sezioni; h) determina i firmatari ed il modo di firma; i) nomina i revisori per un periodo di due anni; Il consiglio si riunisce di norma una volta ogni tre mesi. 7) REVISORI L’organo di controllo è composto da due membri ed un supplente nominati dal consiglio. Il consiglio può incaricare una persona giuridica dei compiti dell’organo di controllo. 8) MODIFICHE O INTEGRAZIONI Il Consiglio di Fondazione, con l’autorizzazione dei Fondatori, può proporre modifiche o integrazioni dello Statuto all’ Autorità di Sorveglianza. 9) SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE In caso di scioglimento, che potrà essere deciso soltanto con il consenso dell’autorità di sorveglianza, il patrimonio della fondazione va ad una organizzazione sindacale che persegue i medesimi scopi. Zurigo, 22 febbraio 1985 / Modificato: Zurigo, 23 marzo 1990 |
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